Risorse ESGora · VSME 2026
Lo standard volontario dell’UE per la rendicontazione di sostenibilità
Una guida pratica al regolamento (UE) 2026/1560 per PMI e società di consulenza: cosa cambia, quali imprese sono interessate, come funziona il limite per la catena del valore e quali dati comprende.
Regulation (EU) 2026/1560
- Adottato
- 3 luglio 2026
- Pubblicato nella GUUE
- 21 settembre 2026
- Entrato in vigore
- 24 settembre 2026
- Applicazione del limite per la catena del valore
- Esercizi con inizio dal 1º gennaio 2027
Cosa cambia?
Da una raccomandazione a uno standard volontario dell’UE
Il regolamento (UE) 2026/1560 stabilisce lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le imprese non soggette alla rendicontazione obbligatoria. Si basa sul precedente quadro VSME e mantiene i moduli Basic e Comprehensive, introducendo al tempo stesso una maggiore proporzionalità e un limite giuridicamente definito per le richieste di informazioni lungo la catena del valore.
Fino a 1.000 dipendenti
Lo standard è destinato alle imprese non soggette alla rendicontazione obbligatoria di sostenibilità e con un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000.
Basic + Comprehensive
La struttura consolidata a due moduli rimane al centro dello standard.
≤10 dipendenti
Per le imprese più piccole alcuni dati diventano facoltativi.
Limite per la catena del valore
L’allegato II identifica i dati coperti dal limite applicabile alle richieste di informazioni.
Un chiarimento essenziale
È obbligatorio?
No.
Il regolamento non introduce un obbligo generale di rendicontazione di sostenibilità per le PMI. Le imprese non soggette alla rendicontazione obbligatoria possono comunicare volontariamente informazioni di sostenibilità utilizzando questo standard.
La rendicontazione volontaria e le richieste di informazioni sulla sostenibilità sono due questioni distinte. Clienti, banche e investitori possono continuare ad avere bisogno di questi dati; lo standard offre un quadro europeo comune per comunicarli.
Modulo Basic
Il punto di partenza
B1–B11 costituiscono l’approccio previsto per le microimprese e la base minima di rendicontazione per le altre imprese che applicano lo standard.
Informazioni generali · Politiche e iniziative · Energia e GHG · Inquinamento · Biodiversità · Acqua · Economia circolare e rifiuti · Dipendenti · Salute e sicurezza · Retribuzione e formazione · Corruzione
Modulo Comprehensive
Informazioni aggiuntive per gli stakeholder
Informazioni supplementari rispondono alle esigenze informative che possono provenire, in particolare, da banche, investitori e clienti aziendali.
Non va interpretato come un report intrinsecamente «migliore». Il livello appropriato dipende dall’impresa e dalle esigenze informative dei suoi stakeholder.
Limite per la catena del valore
Un limite, non un questionario standard
L’allegato II definisce i dati coperti dal limite applicabile alle richieste di informazioni lungo la catena del valore. Le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria dovrebbero richiedere tali informazioni solo quando necessarie e rimanere al di sotto del massimo quando non è necessario l’intero insieme di dati.
Come funziona il limite
Soggetto richiedente
Impresa soggetta alla rendicontazione obbligatoria di sostenibilità
Ha bisogno di informazioni di sostenibilità provenienti dalla propria catena del valore per predisporre la rendicontazione ai sensi della direttiva contabile.
Limite informativo
Limite della catena del valore dell’allegato II
Il limite comprende esclusivamente i dati specificati nell’allegato II. L’elenco completo rappresenta un massimo, non un questionario da applicare automaticamente nella sua interezza.
Soggetto protetto
Impresa che beneficia della protezione relativa alla catena del valore
L’allegato II distingue tra i dati applicabili alle imprese con ≤10 dipendenti e quelli applicabili alle imprese con più di 10 dipendenti.
Il limite per la catena del valore riguarda le informazioni richieste ai fini della rendicontazione obbligatoria di sostenibilità prevista dalla direttiva contabile. Non va interpretato come un divieto generale di richiedere informazioni che potrebbero essere necessarie in virtù di altre disposizioni applicabili del diritto dell’UE o nazionale.
≤10 dipendenti
Un insieme di informazioni volutamente limitato.
- Informazioni generali sull’impresa e sulla rendicontazione
- Dipendenti per tipologia di contratto
- Dipendenti per genere
- Infortuni sul lavoro
- Rispetto del salario minimo
- Copertura della contrattazione collettiva
- Ore di formazione
>10 dipendenti
Un insieme più ampio che comprende anche alcuni dati ambientali e del modulo Comprehensive.
- Energia
- Emissioni di GHG
- Acqua
- Economia circolare
- Rifiuti
- Prodotti e servizi
- Mercati
- Relazioni commerciali
- Turnover del personale
- Politiche sui diritti umani
- Meccanismi di reclamo
- Incidenti confermati
Allegato II
Esplora i dati del limite per la catena del valore
Questa sezione riproduce la struttura delle informazioni dell’allegato II per facilitarne la consultazione. Il regolamento ufficiale e il relativo allegato II restano la fonte giuridica di riferimento.
| Informativa | Riferimento | Tema / dato ufficiale | ≤10 | >10 | Modulo |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Par. 27(a)(i)-(ii) | Opzione di modulo selezionata (Basic e/o Comprehensive) | Sì | Sì | Basic |
| B1 | Par. 27(c) | Base di rendicontazione selezionata (individuale o consolidata) | Sì | Sì | Basic |
| B1 | Par. 27(e)(i)-(vii) | Informazioni generali sull’impresa | Sì | Sì | Basic |
| B3 | Par. 32, prima frase | Consumo totale di energia in MWh | — | Sì | Basic |
| B3 | Par. 33 | Stima delle emissioni lorde assolute di gas a effetto serra (GHG) | — | Sì | Basic |
| B6 | Par. 36 | Prelievo idrico totale | — | Sì | Basic |
| B7 | Par. 38, prima frase | Applicazione dei principi dell’economia circolare | — | Sì | Basic |
| B7 | Par. 39(a) | Peso totale dei rifiuti prodotti, suddiviso tra rifiuti pericolosi e non pericolosi | — | Sì | Basic |
| B7 | Par. 39(b) | Quota dei rifiuti destinati al riciclo o al riutilizzo | — | Sì | Basic |
| B8 | Par. 40(a) | Numero di dipendenti, per numero di persone o equivalenti a tempo pieno, per tipologia di contratto di lavoro | Sì | Sì | Basic |
| B8 | Par. 40(b) | Numero di dipendenti, per numero di persone o equivalenti a tempo pieno, per genere | Sì | Sì | Basic |
| B9 | Par. 41(a) | Numero e tasso degli infortuni sul lavoro registrabili | Sì | Sì | Basic |
| B10 | Par. 42(a) | Indicazione se i dipendenti ricevono una retribuzione pari o superiore al salario minimo applicabile nel paese interessato | Sì | Sì | Basic |
| B10 | Par. 42(c) | Percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi | Sì | Sì | Basic |
| B10 | Par. 42(d) | Numero medio annuo di ore di formazione per dipendente | Sì | Sì | Basic |
| C1 | Par. 46(a) | Descrizione dei principali gruppi di prodotti e/o servizi offerti | — | Sì | Comprehensive |
| C1 | Par. 46(b) | Descrizione dei principali mercati in cui opera l’impresa | — | Sì | Comprehensive |
| C1 | Par. 46(c) | Descrizione delle principali relazioni commerciali | — | Sì | Comprehensive |
| C5 | Par. 58 | Tasso di turnover del personale | — | Sì | Comprehensive |
| C6 | Par. 61(a) | Codice di condotta o politica in materia di diritti umani | — | Sì | Comprehensive |
| C6 | Par. 61(c) | Meccanismo per la gestione dei reclami | — | Sì | Comprehensive |
| C7 | Par. 62(a)(i)-(v) | Incidenti confermati riguardanti la forza lavoro propria | — | Sì | Comprehensive |
| C7 | Par. 62(c), prima frase | Incidenti confermati riguardanti i lavoratori nella catena del valore, le comunità interessate, i consumatori e gli utenti finali | — | Sì | Comprehensive |
Cosa significa per le PMI
L’obiettivo pratico non è raccogliere ogni possibile dato ESG. Occorre capire quali informazioni servono realmente a clienti, banche e investitori e mantenere dati affidabili che possano essere riutilizzati in modo coerente.
Cosa significa per le società di consulenza
Il lavoro si sposta progressivamente dalla produzione di documenti isolati alla gestione di un processo di reporting ripetibile tra clienti, moduli, tipologie di dati ed esigenze informative differenti.
Cosa succede ora?
Lo standard giuridico è definito. Il livello digitale continua a evolvere.
Il regolamento (UE) 2026/1560 fornisce ora il quadro giuridico dello standard volontario. L’ecosistema tecnico necessario alla sua attuazione continua a evolvere.
EFRAG sta sviluppando risorse digitali aggiornate per lo standard 2026, tra cui il modello digitale, la tassonomia XBRL, il convertitore XBRL, strumenti di migrazione e la relativa documentazione.
Perché questa distinzione è importante
Imprese e fornitori di software possono già lavorare sulla base dello standard giuridico ufficiale senza anticipare le scelte di una tassonomia digitale ancora in fase di finalizzazione.
Cronologia
3 lug. 2026
Adozione del regolamento
21 set. 2026
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE
24 set. 2026
Entrata in vigore del regolamento
Esercizi ≥ 1 gen. 2027
Applicazione del limite per la catena del valore
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